Licenziamento illegittimo se l’attività non pregiudica la guarigione

È l’ ordinanza 23747/2024 a chiarirlo: svolgere altre attività lavorative durante l’infortunio è possibile se queste non ne compromettono la guarigione.

Il fatto contestato
Tutto ha avuto inizio con il licenziamento intimato per giusta causa ad un dipendente sorpreso a lavorare presso il bar di sua proprietà durante il periodo di assenza da lavoro per infortunio. Secondo il datore di lavoro il comportamento del dipendente ne aveva pregiudicato la guarigione e, di conseguenza, il rientro in servizio.

Le decisioni dei giudici di merito.
Secondo i giudici di primo e secondo grado il licenziamento era risultato illegittimo per insussistenza del fatto: il lavoratore, che si era infortunato due dita della mano, aveva sì prestato attività lavorativa ma si era trattato di mansioni semplici non idonee a compromettere il recupero fisico. L’azienda, sulla quale gravava l’onere della prova, aveva filmato questi episodi ma i fotogrammi erano risultati insufficienti a dimostrare quanto sostenuto; inoltre, quelle poche attività “pesanti” registrate (come lo spostamento di sedie o tavolini) si erano verificate pochi giorni prima della chiusura dell’infortunio.

La sentenza della Corte
La Cassazione, con l’ordinanza 23747/2024, ha confermato quanto deciso dai giudici di merito: il datore di lavoro, qualora ritenga che il lavoratore stia simulando la malattia o stia svolgendo delle attività non compatibili con la guarigione, ha l’obbligo di dimostrare concretamente che la condotta del dipendente stia arrecando pregiudizio alla sua salute e sia idonea a ritardare il rientro al lavoro.

Conclusioni
Il linea generale, quindi, occorre verificare sempre il singolo caso: un’attività “secondaria” può divenire giusta causa di licenziamento se e solo se risulta incompatibile con le condizioni di salute del lavoratore e, in ogni caso, l’onere della prova rimane a carico del datore di lavoro il quale deve dimostrare la reale sussistenza del fatto.

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