L’enigma del Bonus Natale nel settore edile

È risaputo che il Bonus Natale andrà liquidato unitamente alla Tredicesima: ma come comportarsi con gli operai edili che ricevono la Tredicesima dalla Cassa Edile?

L’origine dei problemi applicativi per l’edilizia
Il Decreto Omnibus ha introdotto un’indennità di 100€ da liquidare con la Tredicesima mensilità, il cosiddetto Bonus Natale. Evidentemente, dato che la gratifica in occasione del Natale è prevista da tutti i Contratti Collettivi, il legame con la mensilità aggiuntiva è stato pensato per permettere ai lavoratori dipendenti di ogni settore di avere qualche risparmio in più in vista delle feste.
Il problema è che non sono state considerate delle situazioni particolari, tipiche di alcuni specifici lavoratori, tra cui gli operai del settore edile. Per espressa previsione contrattuale, infatti, gli operai edili non ricevono la Tredicesima dal datore di lavoro, bensì dalle Casse Edili sulla base degli accantonamenti versati durante l’anno.

Dal problema alla soluzione interpretativa
Come risolvere una situazione che sembra del tutto inesistente per la norma? Chi dovrebbe pagare questa indennità e quando dovrebbe farlo?

Rispondiamo a queste domande con queste due considerazioni tecniche.

Prima considerazione: la sostituzione d’imposta
La norma fa riferimento al “sostituto d’imposta”: sorge quindi spontanea una domanda, “la Cassa Edile può considerarsi sostituto d’imposta?”. Evidentemente no: nel meccanismo di sostituzione d’imposta vi è un soggetto (il datore di lavoro) che si sostituisce al contribuente nella gestione dei rapporti con l’Erario: semplificando al massimo, il datore di lavoro è un “postino” che trattiene le imposte in busta paga e le versa all’Erario sostituendosi al dipendente. Procedimento analogo, ma inverso, avviene per i crediti.
Le Casse Edili liquidano la Tredicesima agli operai sulla base di accantonamenti che sono già stati oggetti di calcolo fiscale in busta paga e, pertanto, non pongono in essere alcun meccanismo di sostituzione.
Di conseguenza, il Bonus non può in alcun modo provenire dalla Cassa Edile ma solo dal datore di lavoro in quanto unico e solo sostituto d’imposta.
Se poi aggiungiamo le difficoltà tecniche per le Casse di raccogliere le richieste esplicite dei dipendenti o di controllare la composizione di tutti i nuclei familiari, il gioco è fatto.

L’ ANCE di Brescia, seguita poi da quelle di Milano e Torino, ha confermato il medesimo approccio interpretativo.

Seconda considerazione: il pagamento in occasione del Natale
Altra questione riguarda il momento del pagamento. Non essendovi un cedolino a parte da poter elaborare, si potrebbe pensare di inserire il bonus Natale con la mensilità di dicembre. Anche su questo, però, emergono dei dubbi interpretativi non da poco: la norma specifica che il bonus va pagato “in occasione del Natale”, quindi spostare il pagamento a gennaio smonterebbe la ratio della disposizione stessa.
Proprio per questo motivo, l’ANCE di Torino ha ammesso la possibilità di anticipare il bonus con la busta paga di novembre che, venendo pagata entro metà dicembre, permetterebbe di beneficiare dell’indennità proprio prima di Natale come previsto dallo stesso Decreto Omnibus.

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