Elemento perequativo: erogarlo non è un’opzione

Per i lavoratori della Metalmeccanica Giugno è il mese dell’ “elemento perequativo”. Di che cosa si tratta? E soprattutto, quando e perché è obbligatorio?

La funzione “democratica” dell’elemento perequativo
È il CCNL a stabilire le regole: viene previsto l’obbligo per le Aziende della Metalmeccanica del settore industriale di erogare una somma di denaro, il cosiddetto “elemento perequativo”, al fine di “pareggiare”, rendere più equi i trattamenti economici ed eliminare le differenze retributive tra i lavoratori. Di fatto, si tratta di una sorta di “premio” caratterizzato da una duplice funzione: rimpinguare le retribuzioni più basse e ridurre le discrepanze economiche.

Quando l’elemento perequativo è obbligatorio
Perché sorga l’obbligo, è necessario vengano soddisfatte queste condizioni:
• l’azienda deve applicare il CCNL Metalmeccanica (industria, piccola industria piccola-media industria, Confimi, Cooperative; è escluso il settore artigianale);
• non devono esservi forme di contrattazione di secondo livello inerenti il premio di risultato;
• i lavoratori in questione non devono aver percepito nell’anno precedente elementi retributivi aggiuntivi a quelli obbligatori stabiliti dal CCNL (cioè non devono aver beneficiato di superminimi, premi o incentivi ad personam).

I dipendenti che hanno fruito di superminimi o forme di retribuzione aggiuntiva a quella obbligatoria non sono sempre del tutto esclusi: se tali valori sono risultati inferiori all’importo standard stabilito nell’anno per l’elemento perequativo, questo spetta comunque, seppur in misura ridotta.

Quando viene erogato?
Anche se la valutazione riguarda i lavoratori in forza al 1° gennaio, il calcolo e la successiva liquidazione vanno eseguiti con le competenze di giugno. Occorre verificare cosa è stato percepito dai dipendenti e, eventualmente, riproporzionare avendo cura di considerare che la frazione di mese superiore ai 15 giorni viene calcolata come mese intero e che in caso di cessazione del rapporto di lavoro l’ elemento perequativo va comunque corrisposto. Nel corso degli anni l’importo è stato più volte oggetto di aggiornamento: dal 01/01/2014 si attesta a € 485,00 lordi non incidenti sul Trattamento di Fine Rapporto.

Cosa devono fare le Aziende?
Compito delle Aziende (e dei loro consulenti) sarà verificare quali siano i dipendenti oggetto di apposita valutazione prendendo a riferimento la situazione occupazionale al 1° gennaio. In seconda battura, una volta determinati i soggetti, i datori di lavoro dovranno analizzare le retribuzioni percepite nell’anno precedente, avendo cura di considerare solo i dipendenti o totalmente privi di elementi retributivi ad personam o con trattamenti economici più favorevoli ma inferiori nell’anno all’importo dell’elemento perequativo stabilito da contratto collettivo. Conclusa anche questa seconda scrematura, si procederà al calcolo definitivo e all’erogazione con la busta paga di giugno.

Il datore di lavoro può rifiutarsi?
Sulla base di quanto sopra, è evidente come l’elemento perequativo non vada valutato come una mera possibilità in capo all’Azienda ma come un obbligo nascente da espressa previsione del contratto collettivo, determinabile di volta in volta solo in relazione alla reale struttura retributiva aziendale.

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