Dimissioni per fatti concludenti: dall’Ispettorato i primi chiarimenti

Con la nota n. 579/2025 arrivano le prime istruzioni dell’Ispettorato del lavoro in tema di dimissioni per fatti concludenti. Quale iter per i datori di lavoro?

La novità: le dimissioni per fatti concludenti

Dopo anni di discussioni sul tema e sentenze controcorrente (ricordiamo la sentenza n. 20 del 27 maggio 2022 del Tribunale di Udine), la L. 203/2024 istituisce l’istituto delle dimissioni per fatti concludenti al fine di bloccare il fenomeno dei furbetti della Naspi. Con l’entrata in vigore della norma, il lavoratore, qualora si assenti in modo ingiustificato per un periodo superiore a 15 giorni o diverso termine stabilito dal CCNL, viene considerato dimissionario, previa comunicazione del datore di lavoro all’Ispettorato del Lavoro (art. 26 c. 7 bis D.Lgs. 151/2015)

La comunicazione all’Ispettorato del Lavoro

Stando ai primi chiarimenti dell’Istituto, la comunicazione andrà fatta via PEC alla sede territorialmente competente in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro. La mancanza di una compilazione telematica o di una procedura digitalizzata da un lato rappresenta una semplificazione, dall’altro pone alcuni dubbi circa il controllo delle future richieste.

Comunicazione sì, ma non per tutti

La nota è molto chiara: non è l’assenza ingiustificata a rendere obbligatorio l’avvio di questa procedura, bensì la volontà del datore di lavoro di farla riconoscere come atto di dimissioni volontarie. Di conseguenza, il datore di lavoro potrà anche decidere di contestare l’assenza ingiustificata e avviare una procedura disciplinare cui potrà seguire un licenziamento.

Il ruolo dell’Ispettorato

Ricevuta la comunicazione, che dovrà contenere i dati del rapporto di lavoro e i recapiti del dipendente, l’Ispettorato potrà verificarne la veridicità contattando il lavoratore stesso e, eventualmente, anche altri colleghi. L’obiettivo dell’Istituto (e su questo la nota è molto precisa) non è indagare sui motivi che hanno portato all’assenza ingiustificata, bensì verificare l’impossibilità del lavoratore di comunicare quei motivi.

Accertata la veridicità della comunicazione fatta dal datore di lavoro, configurandosi un atto di dimissioni, il rapporto si intenderà cessato per volontà del lavoratore; in caso contrario, il dipendente avrà diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro.

Conclusioni

Per quanto appaia evidente la volontà del legislatore di evitare abusi, rimane il fatto che quel “può verificare la veridicità della comunicazione” (art. 19 L. 203/2024), pur attribuendo una nuova sfumatura al già importante ruolo di vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro, lascia spazio all’eventualità che non tutti i casi vengano sviscerati e che, quindi, qualcosa “si perda” in un naufragio di burocrazia che sarebbe meglio evitare.

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